Il TAR accoglie un ricorso avverso il DM44/11

Il TAR accoglie un ricorso avverso il DM44/11

Red 25/07/2011

Gentili Colleghi,

di seguito vi diamo conto di una prima ma importante ordinanza, a seguito di un ricorso avverso il DM44/11 . Essa rappresenta senza dubbio un fatto positivo, che ci fa tutti ben sperare per il futuro. 

[estratto della sentenza TAR del Lazio - n. 2550 / ruolo 5474 del 13/07/2011]

 

 N. 02550/2011 REG.PROV.CAU
05474/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A          I T A L I A N A


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5474 del 2011, proposto da: (..OMISSIS..);

contro


Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del d.m. 44/11 con il quale per il personale docente ed educativo sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, in scioglimento delle riserve e di trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 il Cons.Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che viene impugnato il D.M. n. 44 del 12/5/2011 nella parte in cui non considera la posizione del personale che ha conseguito il titolo per la classe 77/A alla data di entrata in vigore del D.M. medesimo, non consentendo loro in tal modo l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento che resta mantenuto solo, in sede di aggiornamento, a coloro che sono gia' inseriti nella corrispondente fascia delle graduatorie ad esaurimento; che viene evidenziata dagli istanti la
attuale situazione di anomala diversita' di trattamento rispetto a coloro che sono in possesso dello stesso titolo dei ricorrenti ma che risultano gia' inseriti nelle graduatorie in forza di diplomi rilasciati in forza di disposizioni all’epoca vigenti;
rilevata la gravita' degli effetti che derivano dalla suindicata discriminazione siccome dai ricorrenti evidenziata anche in riferimento al pregiudizio riferibile alla attuale impossibilita' di loro collocazione nel mondo del lavoro;
che si ravvisano gli estremi per l’accoglimento della domanda cautelare agli esclusivi fini di un riesame della situazione riversata nella presente sede dagli attuali istanti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Accoglie la domanda cautelare negli esclusivi sensi ed ai soli effetti in motivazione indicati.
Spese compensate.
La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera' a darne comunicazione alle parti.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011
con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere
                     

                      L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

                                                                  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)