LA MAGISTRATURA DECIDE ANCORA: DOCENTI LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE INSERITI IN GAE.

18.02.2015 18:03

L’Associazione Italiana Docenti Abilitati ed Abilitandi per le GAE comunica che ancora una volta in data 16.02.2015 il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso presentato da alcuni docenti laureati in SFP ed ha condannato il MIUR all’inserimento a pieno titolo delle stesse nella fascia aggiuntiva alla III (o fascia IV) delle Graduatorie ad Esaurimento
I docenti, iscritti della predetta associazione, alla data di scadenza prevista dal DM n. 53/2012, non erano in possesso del titolo di abilitazione che è stato conseguito oltre l’anno accademico 2010/2011 pur risultando iscritte al vecchio ordinamento del predetto corso di laurea.
Il recente DM n. 235/2014, proprio in quanto già non inseriti nelle GAE, ha impedito agli stessi ricorrenti ogni possibilità di presentare domanda di inserimento riservando l’aggiornamento solo a chi fosse stato inserito nella “riapertura” delle GAE avvenuta nel 2012.
Va ricordato infatti che il DM n. 53/2012 ha consentito l’inserimento nella IV fascia della GAE solo a coloro che avessero conseguito il titolo di studio abilitante entro l’anno accademico 2010/2011.
Il Tribunale di Teramo ha rilevato, a tal proposito, che essendo “identico” il valore abilitante all’insegnamento che possiede il titolo di studio, il procedimento di ammissione al Corso di laurea nonché il percorso accademico e la procedura abilitante “del tutto ingiustificata appare la discriminazione operata da tale punto di vista nell’escludere dalle Graduatorie ad Esaurimento, coloro che si fossero laureati dopo la fine dell’anno accademico 2010/2011 pur avendo frequentato il cd. ‘ vecchio ordinamento’ del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria”.
Il contenzioso che viene portato avanti in diversi Tribunali italiani con le argomentazioni sostenute dall’ “Associazione Italiana Docenti Abilitati ed Abilitandi per le GAE” e patrocinati dall’Avv. Nino Ruscitti mira comunque, in maniera più radicale e definitiva, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 14 comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), cosi come convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 che, istituendo la fascia aggiuntiva alla III ( fascia IV) delle GAE, ha limitato l’inserimento nella stessa solo ai laureati in Scienze della Formazione Primaria entro l’anno 2010/2011 senza considerare la peculiarità della situazione di specie.
In tal senso siamo in attesa di importanti decisioni che i vari Tribunali italiani stanno adottando in ordine alla rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della predetta norma in relazione alla palese violazione del principio di uguaglianza e dell’art. 3 della Costituzione.

Il PRESIDENTE
(dott.ssa Romina VENDITTI)

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